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SMALTIMENTO AMIANTO

Legge 27 marzo 1992 n. 257.
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 87 del 13 aprile 1992 - Serie generale

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità


1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.


2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto, o di prodotti contenenti amianto, ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g) della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi termini previsti per la cessazione dalla produzione e dalla commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella.

 

Art. 2 - Definizioni


1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;
c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.

Art. 3 - Valori limite

1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, si intendono definiti secondo la direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è differito al 30 giugno 1992.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono disposti, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:
" a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato.

 

CAPO II - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE

Art. 4 - Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto


1. Con decreto del Ministro della sanità , di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:
a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità
d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;
e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità
g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore;
n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.

Art. 5 - Compiti della commissione

1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:
a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;
b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica;
c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito di rifiuti di amianto, noncvhé sul trattamento, imballaggio, e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;
d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;
e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;
f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie tecnoche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innoquo l'amianto.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 6 - Norme di attuazione

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, può integrare con proprio decreto, sulla proposta della commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277.
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.
3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie tecnoiche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici i cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta annualmente al parlamento, anche sulla base dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, urelazione sullo stato di attuazione della presente legge.
7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innoquità accertata dall'Istituto superiore di sanità.

Art. 7 - Conferenza nazionale

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonché dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti di ricerca.

CAPO III - TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE

Art. 8 - Classificazione, imballaggio, etichettatura


1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.

Art. 9 - Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica

1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività, e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.

Art. 10 - Piani regionali e delle province autonome

1. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
b) il censimentto delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;
c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;
g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale ed il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;
i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3) I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

Art. 11 - Risanamento della miniera di Balangero

Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordodi programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanità, con la regione Piemonte, con la comunità montana di Valle di Lanzo e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorità di utilizzo dei lavoratori della medesima miniera nelle attività di bonifica.
2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 è autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per il 1992 e a lire 15 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)".

Art. 12 - Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente

1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.
2. Con decreto del Ministero della sanità, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da eseguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi ad una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della presente legge.
5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire i lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità.

CAPO IV - MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI

Art. 13 - Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato


1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano, ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni soprachiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unità, il numero massimo di pensionamenti anticipati.
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza o l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
5. La facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.
6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
8. ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.
9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età e anzianità contributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), è dovuto, dall'Istituto medesimo, a doamnda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne.
10. L agestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fndo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavooratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.
11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del COnsiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presente articolo è ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111, (primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1992, l'accantonamento "Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati" e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento "Interventi in aree di crisi occupazionale".
13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

CAPO V - SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Art. 14 - Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva


1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.
2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.
3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto".
4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.
5. Le disponibilità del fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla base id programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi.
7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.
8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al FOndo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)".
10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2.

CAPO VI - SANZIONI

Art. 15 - Sanzioni

1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo3, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dall'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 16 - Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto".
2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi contributi a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto".
4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1992, entro il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della legislazione vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica delle strutture di competenza, previa certificazione dell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di lire 40 miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6.3 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto (di cui 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)".
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1992

Firmato:
Cossiga
Andreotti, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Martelli

Tabella (prevista dall'articolo 1, comma 2).

  • a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
  • b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, a uso civile ed industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
  • c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine ed impianti industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
  • d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
  • e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
  • f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
  • g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
  • h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e di medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
  • i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

 

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RIMOZIONE AMIANTO

Questa operazione comporta lo smontaggio delle lastre di copertura, il loro trasferimento a terra e successivo imballaggio e trasporto in discarica. Si applica sia nel caso di sostituzione della copertura con un’altra di materiale diverso, sia nel caso di demolizione dell’edificio. Questa operazione infatti, secondo le norme legislative vigenti, deve essere preceduta dalla rimozione di tutti i materiali contenenti amianto.


La bonifica amianto mediante rimozione è il metodo di bonifica che elimina radicalmente e definitivamente ogni rischio di emissione di fibre nell’aria. Tuttavia, associato a questo vantaggio, vi è l’inconveniente, potenzialmente pericoloso, di uno sviluppo consistente di fibre nelle varie fasi di questa operazione. Inoltre si producono grandi quantità di rifiuti contenenti amianto il cui smaltimento, se effettuato in modo inadeguato, può costituire ulteriore motivo di inquinamento ambientale.


Tutte le fasi dell'intervento per la bonifica amianto devono essere impostate e realizzate adottando idonee misure per limitare al minimo la dispersione di fibre nell’ambiente. Le lastre da rimuovere durante la bonifica amianto devono essere preventivamente trattate superficialmente con resine sintetiche la cui azione pellicolante impedisce l’emissione di fibre sia durante lo smontaggio che durante le fasi successive.

 

La resina sintetica, fluidificata e nebulizzata, è spruzzata a pioggia sulle lastre mediante pompe airless, dotate, cioè, di bassa pressione di mandata. Si attenua in questo modo l’impatto tra il getto fluido e la superficie della copertura e si limita l’emissione di fibre nell’atmosfera durante questa fase operativa di bonifica amianto. Non è necessario pulire la superficie delle lastre prima di spruzzare su di essa la resina pellicolante.

 

Questa operazione di pulizia, pur essendo necessaria per migliorare l’adesione tra copertura e resina e prolungare così nel tempo l’azione ricoprente di quest’ultima, potrebbe causare il distacco e la dispersione di fibre nell’ambiente. D’altra parte il ricoprimento delle lastre con la resina non deve necessariamente essere duraturo poiché ha la funzione di fissare le fibre sulla superficie delle lastre per il tempo che intercorre tra lo smontaggio ed il deposito in discarica.


Gli elementi di fissaggio delle coperture, ganci, viti e chiodi devono essere rimossi adottando ogni cautela per evitare danneggiamenti o rotture. Occorre evitare possibilmente durante la bonifica amianto tutte quelle operazioni, come il taglio, la foratura, la raschiatura che, alterando l’integrità strutturale delle lastre, causano l’emissione di fibre nell’atmosfera. Si ricorre, solo se necessario, ad attrezzature manuali o a macchine utensili caratterizzate da velocità di rotazione ridotta, dell’ordine di 300 giri/min. L’uso di utensili ad alta velocità, normalmente utilizzati per la foratura, il taglio e la raschiatura è consentito se dotati di sistemi di aspirazione molto efficaci.


Le lastre rimosse devono essere manipolate con cura per evitare rischi di frantumazione o di caduta dall’alto e devono essere trasferite a terra mediante un adeguato dispositivo di sollevamento. Sono quindi impilate e pallettizzate per facilitare la loro movimentazione nell’area del cantiere destinata al loro stoccaggio. L’impilamento costituisce una fase operativa che può causare una consistente emissione di fibre nell’atmosfera. Si ritiene pertanto necessario, per limitare questa evenienza, bagnare le lastre su entrambi i lati, come raccomanda lo stesso D.M. 6/9/94. Le lastre, ordinatamente impilate, sono avvolte in imballaggi sigillati, costituiti in genere da teli di plastica. Si deve evitare con cura nelle pile la presenza di pezzi acuminati sporgenti che possono causare la lacerazione e lo sfondamento del materiale di imballaggio.


Durante le fasi della bonifica amianto mediante rimozione è necessario raccogliere in sacchi impermeabili e subito sigillare tutti i frammenti di lastre nel momento in cui si formano. I materiali di risulta, ottenuti durante tutta l’operazione della bonifica amianto, adeguatamente imballati, devono essere etichettati come rifiuti contenenti amianto ( R.C.A. ) e allontanati dal cantiere al più presto possibile.


Gli addetti alla rimozione durante la bonifica amianto devono essere dotati di mezzi protettivi sia durante lo smontaggio delle lastre che durante la loro successiva manipolazione. Devono pertanto:

  • essere dotati di elementi di protezione delle vie respiratorie;

  • indossare indumenti adatti ad evitare la contaminazione degli abiti;

  • possedere calzature adatte al pedonamento della copertura per evitare rischi di scivolamento;

  • infilare guanti di protezione durante la manipolazione delle lastre rimosse.

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ETERNIT

IL MINERALE (dal sito www.amiantomaipiu.it)

Amianto : dal greco amiantos “incorruttibile”.

Silicato fibroso derivante da trasformazione metamorfica di serpentino o anfiboli.

Asbesto : dal greco asbestos “ inestinguibile” .

I due termini sono sinonimi e vengono usati indifferentemente per indicare un gruppo di minerali che si presentano sotto forma di fibre incombustibili suscettibili di tessitura.

La composizione chimica è prevalentemente quella di un silicato idrato di magnesio a struttura microcristallina e di aspetto fibroso.

“ I minerali che si trovano in natura sono divisi, in funzione della loro struttura cristallina, in due gruppi:

- minerali serpentini

- minerali anfiboli

Dai primi si ottiene il tipo di amianto conosciuto come crisotilo, o amianto bianco, che si trova nelle rocce sotto forma di aggregati fibrosi anche della lunghezza di due, tre metri.

Dagli anfiboli si ottengono altri cinque tipi di amianto denominati: amosite, crocidolite o amianto blu, antofillite, tremolite e actinolite.

Di questo gruppo hanno interesse commerciale solo la crocidolite e la amosite. Oltre il 93% dell’asbesto usato commercialmente è, tuttavia, rappresentato dal crisotilo, materiale reperibile abbondantemente ed a basso costo, dalle ottime caratteristiche di flessibilità, lunghezza, struttura e resistenza alla tensione ed al calore.

Quella che viene considerata come una fibra di amianto in realtà è costituita da un agglomerato di migliaia di fibre che, sottoposto a sollecitazioni, può scomporsi e rilasciare fibre singole.

Tale peculiarità se da un lato impartisce le caratteristiche tipiche dell’amianto, dall’altro lo rende pericoloso perché sono proprio le singole fibre rilasciate, responsabili delle patologie conosciute.

L’enorme diffusione dell’amianto che si è avuta nel passato è dovuta, oltre alle ottime caratteristiche fisiche quali elevata resistenza alla fusione, flessibilità, incombustibilità, resistenza all’usura, al grado di isolamento termico ed elettrico, e ad un’altrettanta resistenza agli agenti chimici e microbiologici.”

Alcune caratteristiche peculiari dell’amianto sembra siano note fin dall’antichità, tuttavia l’utilizzo su larga scala di questo materiale inizia con la fine del secolo scorso.

L’amianto si ottiene, per scopi industriali, dalla macinazione di una particolare roccia dalla quale le fibre devono essere asportate. Per avere un’idea delle dimensioni di una fibra d’amianto basti pensare che : “ in un centimetro lineare si possono disporre fianco a fianco 250 capelli, oppure 500 fibre di lana, oppure 1300 di nylon, oppure 335.000 fibrille di amianto. “

Le proprietà dell’amianto sopra ricordate hanno fatto si che “ dal 1880, data in cui ebbe inizio l’estrazione per fini industriali, ad oggi, la produzione di amianto ha avuto un incremento vertiginoso: da poche centinaia di tonnellate ad oltre cinque milioni di tonnellate l’anno.”

In tutto il mondo l’incremento dell’estrazione e dell’impiego dell’amianto segue una crescita esponenziale che si interrompe solo dopo la metà degli anni ’70 , segnando una graduale riduzione a partire dagli anni ’80.

In Italia nel 1973 i consumi di amianto nei diversi settori industriali ammontavano a 139.000 tonnellate, nel 1978 a 165.000 tonnellate, nel 1983 a 112.600 tonnellate.

“Un primato nella diffusione dell’amianto spetta anche all’Italia dove, nella seconda metà dell’Ottocento, una gentildonna lombarda, Candida Medina Coeli Lena Ferpenti di Gordona Val Chiavenna, si adoperò per valorizzare le cave della Val Malenco di sua proprietà.

L’ Italia presentò alcuni campioni del minerale alla Esposizione Universale di Parigi del 1878. Il mercato mondiale per una decina d’ anni fu mantenuto dagli esportatori italiani, fino a quando, sul finire del secolo, non vennero scoperti e valorizzati giacimenti ben più ampi di quelli italiani e ricchi di materiale più pregiato, in Canada, Rhodesia, Australia e Russia. “

Il Canada, con il 22% della produzione totale d’amianto è il secondo maggior produttore di crisotilo nel mondo, dopo la Russia, ed il leader mondiale nell’ esportazione. Tutte le miniere canadesi sono situate nel Quebec.

Nel 1995 la Russia ha prodotto circa 700.000 tonn. di amianto, il Canada circa 510.000 tonn., la Cina 250.000 e il Brasile 180.000 tonnellate.

La maggioranza delle oltre 500.000 tonnellate d’amianto prodotte annualmente in Quebec vengono ora destinate soprattutto verso i paesi del terzo mondo, come si avrà modo di specificare in seguito.

I grandi interessi economici che muovono le compagnie amiantifere canadesi si riflettono nella instancabile attività dell’ “ Asbestos Institute “ , organismo “ scientifico” di studio e promozione dell’ amianto finanziato dalle industrie canadesi, nel sostenere l’ innocuità di un “ corretto utilizzo” dell’amianto crisotilo.

Per le sue caratteristiche l’amianto ha trovato applicazione in ben 3.000 diversi prodotti e manufatti industriali: dai tubi per acquedotti agli impianti antincendio, grazie alle proprietà di resistenza agli agenti chimici e microbiologici e alle proprietà di isolamento termico e di ininfiammabilità del materiale, così come nel campo dell’ isolamento elettrico e nel settore edile per le sue proprietà di materiale isolante ed insonorizzante. ( Famoso è l’Eternit, nome commerciale di un prodotto industriale praticamente ubiquitario ottenuto miscelando in presenza di acqua, cemento ed amianto in proporzione di circa 6 a 1 ). E poi guarnizioni, freni, frizioni, tute, vernici etc…

Ma è “ proprio nelle attività di costruzione, manutenzione e demolizione navale che esso ha trovato largo impiego a partire dagli anni successivi al 1910, ossia allorchè fu indirizzato come materiale isolante degli apparati motore delle navi a vapore.

Il suo diffondersi fu incentivato anche dall’ obbligatorietà , imposta dai Registri Navali di diversi paesi, dell’ uso di coibenti rispondenti a determinati standard ( incombustibilità, resistenza al calore).

In tal modo era possibile creare, all’ interno delle navi, settori facilmente isolabili in caso di incendio, mediante apposite paratie tagliafuoco; inoltre si raggiungevano altri scopi quali l’ isolamento termico ed acustico delle sale macchine e dei relativi impianti termici. “

Per quanto riguarda i materiali sostitutivi fibrosi di sintesi, che a partire dalla fine degli anni ’ 70 hanno cominciato ad essere impiegati in alternativa all’amianto, essi sono globalmente indicati come MMMF ( Man Made Mineral Fibres) e rappresentati dalle fibre di vetro, dalla lana di roccia e fibre di ceramica.

Senza voler entrare approfonditamente sull’argomento delle fibre artificiali sostitutive dell’amianto, ci si limita qui a ricordare che la maggior parte dei sostituti individuati sono a base di fibre minerali di cui non è assolutamente provata l’innocuità , anzi alcuni studi ne avrebbero confermato la cancerogenicità.

Le conoscenze sugli effetti cancerogeni delle fibre artificiali sono relativamente recenti. Le prime ricerche risalgono infatti alla fine degli anni ’ 70.

L’ evoluzione degli studi scientifici e le raccomandazioni della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ( OMS), sembrano orientarsi verso un monitoraggio sistematico ed una grande attenzione, soprattutto nei riguardi delle fibre di dimensioni inferiori ai 5 micron in grado di raggiungere, se inalate, i tratti più periferici dell’alberatura bronchiale .

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INCAPSULAMENTO AMIANTO

PATOLOGIA: Pericolosità delle fibre invisibili dell’amianto. La Legge 257 del 27 Marzo ’92 bandisce l’uso dell’amianto e rende obbligatoria la bonifica in quanto materiale altamente cancerogeno.

Le soluzioni progettuali sono tre:

  1. RIMOZIONE: abbattimento e smaltimento delle strutture in amianto. Questa procedura obbliga a inertizzare con prodotti speciali i manufatti da rimuovere.

  2. CONFINAMENTO: isolamento delle lastre di cemento-amianto tramite barriera stagna isolante. Necessario un previo trattamento incapsulante e una verifica dei carichi aggiuntivi da realizzare.

  3. INCAPSULAMENTO: trattamento con prodotti penetranti e ricoprenti che inglobano le fibre invisibili dell’amianto, ripristinano l’aderenza al supporto e creano una pellicola di protezione della superficie esposta. I vantaggi dell’incapsulamento sono: limitata produzione di rifiuti ambientali; rapidità di esecuzione; costo contenuto; applicabilità dove la rimozione è difficile da realizzare.

Le lastre piane o ondulate di cemento-amianto, impiegate per copertura in edilizia, sono costituite da materiale non friabile che, quando è nuovo o in buono stato di conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente. Il cemento-amianto, quando si trova all'interno degli edifici, anche dopo lungo tempo, non va incontro ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre, se non viene manomesso.

 

Invece, lo stesso materiale esposto ad agenti atmosferici subisce un progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e di microrganismi vegetali.

 

Di conseguenza, dopo anni dall'installazione si possono determinare alterazioni corrosive superficiali con affioramento delle fibre e fenomeni di liberazione.

 

I principali indicatori utili per valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre, sono:

  • la friabilità del materiale;

  • lo stato della superficie ed in particolare l'evidenza di affioramenti di fibre;

  • la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture;

  • la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d'acqua, grondaie, ecc.;

  • la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.

La bonifica delle coperture in cemento-amianto viene necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile, e, pertanto, deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di fibre.

 

Incapsulamento: Mediante questo metodo di bonifica la superficie delle lastre esposta agli agenti atmosferici è trattata con sostanze, in genere di natura sintetica, idonee ad inglobare ed ancorare saldamente le fibre di amianto nella matrice cementizia ed impedirne il rilascio nell’ambiente. Si adatta preferibilmente a coperture che conservano ancora la loro funzionalità, caratterizzate da uno stato superficiale poco deteriorato e dotato di buona resistenza meccanica. Le sostanze incapsulanti, in funzione degli effetti prodotti sulle coperture, possono essere di due tipi: impregnanti e ricoprenti.


Gli impregnanti hanno la funzione di penetrare nello strato superficiale delle lastre, saldare le fibre tra loro e fissarle alla matrice cementizia. Essi pertanto devono possedere caratteristiche fluodinamiche idonee a saturare uno strato superficiale sufficientemente spesso e migliorare all’interno di questo le forze coesive tra i diversi componenti. Si prestano bene a tale scopo alcune sostanze impregnanti di natura sintetica, come ad esempio le resine epossidiche ed acriliche, solubilizzate in solventi organici. Queste soluzioni, per le loro caratteristiche intrinseche di omogeneità e di fluidità, penetrano capillarmente negli interstizi della matrice cementizia. La loro distribuzione uniforme tra le fibre intensifica le forze di coesione tra esse e la loro adesione al supporto.


L’efficacia dell’azione impregnante dipende non solo dalle caratteristiche del prodotto utilizzato ma anche dallo stato superficiale delle coperture deteriorate, dalle modalità di applicazione adottate, dalle condizioni ambientali. La presenza, ad esempio, di concrezioni organiche sulle coperture e l’applicazione del prodotto in condizioni di temperatura e umidità diverse da quelle indicate dal produttore influiscono negativamente sull’azione impregnante del prodotto. La scelta oculata dei tempi di applicazione del prodotto e l’aggiunta in esso di sostanze ad azione biocida migliorano l’azione impregnante sulla copertura.


I prodotti ricoprenti, anche essi di natura sintetica, hanno la funzione di formare sulla superficie delle lastre una membrana protettiva continua, sufficientemente spessa e compatta idonea ad ostacolare il distacco di fibre e preservare la copertura dall’azione deteriorante degli agenti atmosferici. Essi possono essere miscelati con pigmenti ed essere convenientemente additivati con sostanze che ne accrescono la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti.


Come si evidenzia nel D.M. 6/9/94, per ottenere risultati più efficaci e duraturi nell’incapsulamento è necessario applicare entrambi i prodotti: impregnanti e ricoprenti. L’azione dell’impregnante sulle coperture oltre ad aumentare la compattezza rende più uniforme la loro superficie eliminando tutte le discontinuità prodotte dall’azione chimica e fisica degli agenti atmosferici. Si realizza così un supporto le cui caratteristiche superficiali rendono più efficace l’applicazione successiva del ricoprente che costituisce l’impedimento ultimo al rilascio di fibre nell’atmosfera.


Prima di applicare i prodotti incapsulanti è necessario sottoporre ad un trattamento preliminare di pulizia la superficie della copertura per facilitare la loro adesione. Questa operazione deve essere effettuata con attrezzature idonee ad evitare la liberazione di fibre nell’ambiente. La pulitura della superficie, infatti, richiede necessariamente un’azione meccanica di raschiatura su di essa per rimuovere depositi polverosi e concrezioni vegetali. Per limitare il rilascio di fibre essa è realizzata ad umido attraverso un pulitore mobile azionato da un operatore. Il pulitore agisce sulla superficie mediante spazzolatura e simultaneo getto d’acqua ad alta pressione.

Le fibre di amianto, liberate durante l’azione delle spazzole e l’impatto meccanico del getto liquido in pressione, sono assorbite e convogliate dalle acque di lavaggio. Queste ultime, attraverso il canale di gronda, confluiscono in un’apparecchiatura filtrante all’uscita della quale possono essere rimesse in ciclo. Quando la copertura non è dotata di canale di gronda, si sopperisce mediante un analogo dispositivo mobile adatto a raccogliere le acque usate nella pulitura.


Sulla superficie preparata si applicano i prodotti incapsulanti mediante l’uso di pompe airless per attutire l’impatto del getto fluido sulle coperture e limitare l’emissione di fibre nell’ambiente.


Durante le varie fasi dell’incapsulamento gli operatori devono essere muniti di idonei mezzi di protezione delle vie respiratorie e di indumenti protettivi. Devono inoltre essere dotati di calzature adatte al pedonamento dei tetti.


Questo trattamento di bonifica presenta il vantaggio di non produrre significative quantità di rifiuti e non richiede una copertura sostitutiva. Conferisce inoltre alle lastre una migliore resistenza agli agenti atmosferici, alle radiazioni solari, ai microrganismi vegetali. Infine durante l’intervento non sempre è necessario rendere inagibile l’edificio da bonificare.


D’altra parte, poiché l’incapsulamento non elimina definitivamente l’amianto dalla copertura, è necessario predisporre un piano di controlli periodici e di interventi manutentivi. Il trattamento può rendersi inefficace specialmente a causa di fenomeni di infiltrazioni di acque piovane tra le lastre e lo strato incapsulante che ne determinano il distacco. In questo caso occorre ripetere l’intervento o ricorrere ad una rimozione o sopracopertura delle lastre. Altro svantaggio, non trascurabile, deriva dalla pulitura preliminare della copertura. Questa fase, se condotta con modalità operative inadeguate , comporta un elevato rilascio di fibre nell’ambiente che, al limite, può essere più consistente di quello che possono produrre le lastre non bonificate in esercizio.

amianto

AMIANTO

In natura è un materiale molto comune. La sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa lo rendono adatto come materiale per indumenti e tessuti da arredamento a prova di fuoco, ma la sua ormai accertata nocività per la salute ha portato a vietarne l'uso in molti Paesi. Le polveri di amianto, respirate, provocano infatti l'asbestosi, nonché tumori della pleura, ovvero il mesotelioma pleurico e dei bronchi, ed il carcinoma polmonare.

Una fibra di amianto è 1300 volte più sottile di un capello umano. Non esiste una soglia di rischio al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell'aria non sia pericolosa: teoricamente l'inalazione anche di una sola fibra può causare il mesotelioma ed altre patologie mortali, tuttavia un'esposizione prolungata nel tempo o ad elevate quantità aumenta esponenzialmente le probabilità di contrarle.


L'amianto è stato utilizzato fino agli anni ottanta per produrre la miscela cemento-amianto (il cui nome commerciale era Eternit) per la coibentazione di edifici, tetti, navi , treni; come materiale per l'edilizia (tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie), nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto (vernici, parti meccaniche), ma anche per la fabbricazione di corde, plastica e cartoni. Inoltre, la polvere di amianto è stata largamente utilizzata come coadiuvante nella filtrazione dei vini.


La prima nazione al mondo a riconoscere la natura cancerogena dell'amianto e a prevedere un risarcimento per i lavoratori danneggiati fu la Germania nazista nel 1943 a seguito di pionieristici studi medici, anche questi primi nel mondo, che dimostrarono il rapporto diretto tra utilizzo di amianto e tumori.

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La isol sistem opera nel compo dell'edilizia con particolare attenzione ai seguenti settori:bonifica e smaltimento amianto, impermeabilizzazioni con poliuretano espanso applicato a spruzzo, e manti monolitici bituminosi, realizza massetti in cls alleggerito e lavori di pitturazioni civ.E ind, lavori di isolamento termo-acustici e di incapsulamento siti contenenti amianto nel rispetto delle vigenti normative di dismissione dell'amianto.Per preventivi visitate il ns sito www.Isolsistem.Com con il quale potrete contattarci .

Civer snc - Bonifica Amianto

CIVER SNC azienda di Verona opera in tutto il nord-est Italia nel settore edile per la bonifica e lo smaltimento di coperture in amianto.
Civer coperture è in grado di offrire un servizio di monitoraggio e valutazione dello stato di conservazione dei manufatti contenti amianto.
Per la rimozione di tetti e tettoie in cemento-amianto (eternit) offriamo un servizio completo che

Iosa Carlo S.R.L.

Bonifiche amianto, bonifiche ambientali, smaltimento rifiuti, consulenza, espurghi

Mb Coperture

Mb coperture opera nel settore di rimozione bonifica smaltimento siti contenenti amianto, rimozione coperture in eternit, soffitti in amianto.Dopo la rimozione con sistemi e tecnologie avanzate progettiamo e realizziamo nuove coperture industriali ,coperture metalliche, coperture in alluminio,panelli sandwich, coperture impermeabili, lavori di impermeabilizzazioni in genere, lavori di lattoneria.

Sgalambro

Azienda del nord Italia specializzata nel trattamento dell'amianto. L'impresa è fornita delle certificazioni e autorizzazioni per lo smaltimento e rimozione dell'eternit e dell'amianto in matrice friabile.

Iosa Carlo Srl

Trasporto e smaltimento rifiuti, bonifiche amianto, espurghi,costruzioni edili civili e industriali, costruzioni e manutenzioni stradali

Mb Coperture

Rimozione smaltimento siti contenenti amianto ; rimozione smaltimento eternit; nuove coperture industriali; coperture in pannelli sandwich ,alluminio ,fibrocemento ecologico.Impermeabilizzazioni - lattoneria.

COSTRUZIONI GENERALI VENTURINI SRL

BONIFICA AMAINTO, SMALTIMENTO ETERNIT, AMIANTO, RIFACIMENTO COPERTURE CIVILI E INDUSTRIALI

Sgalambro

Azienda del nord Italia specializzata nel trattamento dell'amianto. L'impresa è fornita delle certificazioni e autorizzazioni per lo smaltimento e rimozione dell'eternit e dell'amianto in matrice friabile.

Inteco S.r.l.

Specializzati in bonifica coperture in cemento amianto o eternit tramite incapsulamento, smaltimento o sovracopertura, tinteggiature esterni e interni, impermeabilizzazione coperture in guaina e protezione anticorrosione coperture metalliche preverniciate, trattamento antipolvere su pavimenti e trattamenti ignifughi.

Iosa Carlo Srl

Trasporto e smaltimento rifiuti industriali e sanitari bonifiche amianto, espurghi.

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