Legge 27 marzo 1992 n.
257.
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 87 del 13
aprile 1992 - Serie generale
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
1.
La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione,
la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo
smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei
prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e
dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione,
dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo
contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica
delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata
alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e
per il controllo sull'inquinamento da amianto.
2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione,
la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto, o di
prodotti contenenti amianto, ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g)
della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi termini previsti per
la cessazione dalla produzione e dalla commercializzazione dei prodotti di cui
alla medesima tabella.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277;
b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di
amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o
in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere
nell'ambiente fibre di amianto;
c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di
amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche
provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o
qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e
che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori
a quelle ammesse dall'articolo 3.
Art. 3 - Valori limite
1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove
si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano
bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle
imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di
smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare
i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori
dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi
contenenti amianto, si intendono definiti secondo la direttiva 87/217/CEE del
Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine per l'emanazione del decreto legislativo
per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, è differito al 30 giugno 1992.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo sono disposti, anche su proposta della commissione di cui
all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:
" a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è
abrogato.
CAPO II - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE
Art. 4 - Istituzione della commissione per la valutazione dei
problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto
1. Con decreto del Ministro della sanità , di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro
dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita,
presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi
ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito
denominata commissione, composta da:
a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi
di lavoro, designati dal Ministro della sanità
d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle
produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;
e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale;
f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità
g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL);
l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e
artigianali del settore;
n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o da
un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
Art. 5 - Compiti della commissione
1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:
a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;
b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un
piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del
personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di
bonifica;
c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il
deposito di rifiuti di amianto, noncvhé sul trattamento, imballaggio, e la
ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive
modificazioni e integrazioni;
d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle
necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei
laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del
controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;
e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di
qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;
f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, normative e metodologie tecnoche per gli interventi di bonifica,
ivi compresi quelli per rendere innoquo l'amianto.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può
avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei
compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità, al
Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al
ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 6 - Norme di attuazione
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, può integrare con
proprio decreto, sulla proposta della commissione di cui all'articolo 4, la
lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n.277.
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità,
stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione
di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti
per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che
contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la
sostituzione dei componenti di amianto.
3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro
trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le normative e le metodologie tecnoiche di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera f).
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta
con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici i cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c).
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di
indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, presenta annualmente al parlamento, anche sulla base dei rapporti
annuali di cui all'articolo 5, comma 3, urelazione sullo stato di attuazione
della presente legge.
7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli
elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di
entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della
normativa di settore ovvero di innoquità accertata dall'Istituto superiore di
sanità.
Art. 7 - Conferenza nazionale
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi
della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una
conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie
industriali, nonché dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con
la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese,
delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti
riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti di ricerca.
1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura
dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge
29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.
Art. 9 - Controllo sulle dispersioni causate dai
processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o
indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento
o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di
competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa,
una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che
sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici
degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività, e le esposizioni
all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei
lavoratori e della tutela dell'ambiente.
2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione
di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle
condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1
deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio
ed essere articolata per ciascun anno.
Art. 10 - Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, i piani di
protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai
fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
b) il censimentto delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto
nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle
attività di smaltimento o di bonifica;
c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva
dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di
smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del
lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie
locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla
presenza di amianto;
g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative
all'amianto;
h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale ed il
rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e
di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è
condizionato alla frequenza di tali corsi;
i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la
dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di
controllo previste dalla presente legge;
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti
contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici
pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i
blocchi di appartamenti.
3) I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione
dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino
il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il il
Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui
al medesimo comma 1.
Art. 11 - Risanamento della miniera di Balangero
Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un
accordodi programma con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con il Ministero della sanità, con la regione Piemonte, con la
comunità montana di Valle di Lanzo e con il comune di Balangero per il
risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio interessato,
con priorità di utilizzo dei lavoratori della medesima miniera nelle attività di
bonifica.
2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 è
autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in
ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per
il 1992 e a lire 15 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la
riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale
limite di impegno dal 1993)".
Art. 12 - Rimozione dell'amianto e tutela
dell'ambiente
1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del
rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l),
avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici
tecnici degli enti locali.
2. Con decreto del Ministero della sanità, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme
relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento
degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività
di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da eseguire nei
diversi processi lavorativi di rimozione.
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in
cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali
contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle
operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per
la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi ad una speciale sezione
dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i
termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente
comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle
lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera h), della presente legge.
5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata
la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli
edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie
locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le
imprese incaricate di eseguire i lavori di manutenzione negli edifici sono
tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni
necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità
sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma
2, lettera l).
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e
nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano
la pericolosità, come la friabilità e la densità.
CAPO IV - MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI
Art.
13 - Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento
anticipato
1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano, ovvero
estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione
produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale
secondo la normativa vigente.
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1,
anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che
possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e
contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo
comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di
pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione
dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la
maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni
soprachiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di
risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o
cinquantacinque anni se donne.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la
selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di
seicento unità, il numero massimo di pensionamenti anticipati.
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei
criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del
presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e
dichiarano l'esistenza o l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera,
richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei
requisiti di cui al comma 2.
5. La facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero di
lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I
lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza
domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2 del
presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o
al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni
dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se
posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei
lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei
lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a
quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle
esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno
del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.
6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane
coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione
lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è
moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i dipendenti
delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a
procedure fallimentari o fallite, che abbiano contratto malattie professionali a
causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane
coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione
lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per
il coefficiente di 1,5.
8. ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di
lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali
derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL quando superano i 10
anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.
9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al
comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari
o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età e anzianità
contributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per
i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), è dovuto, dall'Istituto medesimo, a
doamnda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge
23 aprile 1981, n. 155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è
corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso
tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di
sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne.
10. L agestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
corrisponde al Fndo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di
anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'aliquota
contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua
percepita da ciascun lavooratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una
somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la
tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte
dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito
del pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri
complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del
contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in
ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a
quello dei mesi di anticipazione della pensione.
11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché nelle zone
industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione delle
Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n.
2052/88 del COnsiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del
presente articolo è ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta
si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure
concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni, e al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111,
(primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6
miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il
1994, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti,
ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando, per il 1992, l'accantonamento "Finanziamento di un piano di
pensionamenti anticipati" e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento "Interventi
in aree di crisi occupazionale".
13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio.
CAPO V - SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Art. 14 -
Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva
1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e
quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n.46, per l'attuazione di programmi di innovazione
tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o
allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi
dell'amianto.
2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione
tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la
trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate,
sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.
3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è
istituito il "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto".
4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale
(CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai
contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria
delle domande di finanziamento.
5. Le disponibilità del fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione
di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per
programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto
e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla
base id programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con
proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle
domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi.
7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al
dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al
medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.
8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al FOndo di
cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi
per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per
il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la
riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale
limite di impegno dal 1993)".
10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai
commi 1 e 2.
CAPO VI - SANZIONI
Art. 15 - Sanzioni
1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il
rispetto dei valori limite di cui all'articolo3, nonché l'inosservanza del
divieto di cui al comma 2 dall'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10
milioni a lire 50 milioni.
2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di
sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si
applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il
rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la
sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9,
comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da
lire 5 milioni a lire 10 milioni.
5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione
delle attività delle imprese interessate.
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16 -
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari
a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto".
2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi
contributi a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno
degli anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano secondo modalità definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per
ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la
protezione dalla esposizione all'amianto".
4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1992, entro
il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della
legislazione vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui
all'articolo 10, ai fini della bonifica delle strutture di competenza, previa
certificazione dell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite
complessivo di lire 40 miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello
Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6.3 miliardi a
decorrere dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Norme per la protezione dalla esposizione
all'amianto (di cui 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)".
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana, È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 marzo 1992
Firmato:
Cossiga
Andreotti, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Martelli
Tabella (prevista
dall'articolo 1, comma 2).
a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge);
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio
di fluidi, a uso civile ed industriale (due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge);
c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine ed impianti
industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli
ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche
tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge);
f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti
a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge);
g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande
(un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di
bevande e di medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge);
i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge);
Questa operazione comporta lo smontaggio delle
lastre di copertura, il loro trasferimento a terra e successivo imballaggio e
trasporto in discarica. Si applica sia nel caso di sostituzione della copertura
con un’altra di materiale diverso, sia nel caso di demolizione dell’edificio.
Questa operazione infatti, secondo le norme legislative vigenti, deve essere
preceduta dalla rimozione di tutti i materiali contenenti amianto.
La bonifica amianto mediante rimozione è il metodo di bonifica che elimina
radicalmente e definitivamente ogni rischio di emissione di fibre nell’aria.
Tuttavia, associato a questo vantaggio, vi è l’inconveniente, potenzialmente
pericoloso, di uno sviluppo consistente di fibre nelle varie fasi di questa
operazione. Inoltre si producono grandi quantità di rifiuti contenenti amianto
il cui smaltimento, se effettuato in modo inadeguato, può costituire ulteriore
motivo di inquinamento ambientale.
Tutte le fasi dell'intervento per la bonifica amianto devono essere impostate e
realizzate adottando idonee misure per limitare al minimo la dispersione di
fibre nell’ambiente. Le lastre da rimuovere durante la bonifica amianto devono
essere preventivamente trattate superficialmente con resine sintetiche la cui
azione pellicolante impedisce l’emissione di fibre sia durante lo smontaggio che
durante le fasi successive.
La
resina sintetica, fluidificata e nebulizzata, è
spruzzata a pioggia sulle lastre mediante
pompe airless, dotate, cioè, di bassa
pressione di mandata. Si attenua in questo modo l’impatto tra il getto fluido e
la superficie della copertura e si limita l’emissione di fibre nell’atmosfera
durante questa fase operativa di bonifica amianto. Non è necessario pulire la
superficie delle lastre prima di spruzzare su di essa la resina pellicolante.
Questa operazione di pulizia, pur essendo
necessaria per migliorare l’adesione tra copertura e resina e prolungare così
nel tempo l’azione ricoprente di quest’ultima, potrebbe causare il distacco e la
dispersione di fibre nell’ambiente. D’altra parte il ricoprimento delle lastre
con la resina non deve necessariamente essere duraturo poiché ha la funzione di
fissare le fibre sulla superficie delle lastre per il tempo che intercorre tra
lo smontaggio ed il deposito in discarica.
Gli elementi di fissaggio delle coperture, ganci, viti e chiodi devono essere
rimossi adottando ogni cautela per evitare danneggiamenti o rotture. Occorre
evitare possibilmente durante la bonifica amianto tutte quelle operazioni, come
il taglio, la foratura, la raschiatura che, alterando l’integrità strutturale
delle lastre, causano l’emissione di fibre nell’atmosfera. Si ricorre, solo se
necessario, ad attrezzature manuali o a macchine utensili caratterizzate da
velocità di rotazione ridotta, dell’ordine di 300 giri/min. L’uso di utensili ad
alta velocità, normalmente utilizzati per la foratura, il taglio e la
raschiatura è consentito se dotati di sistemi di aspirazione molto efficaci.
Le lastre rimosse devono essere manipolate con cura per evitare rischi di
frantumazione o di caduta dall’alto e devono essere trasferite a terra mediante
un adeguato dispositivo di sollevamento. Sono quindi impilate e pallettizzate
per facilitare la loro movimentazione nell’area del cantiere destinata al loro
stoccaggio. L’impilamento costituisce una fase operativa che può causare una
consistente emissione di fibre nell’atmosfera. Si ritiene pertanto necessario,
per limitare questa evenienza, bagnare le lastre su entrambi i lati, come
raccomanda lo stesso D.M. 6/9/94. Le lastre, ordinatamente impilate, sono
avvolte in imballaggi sigillati, costituiti in genere da teli di plastica. Si
deve evitare con cura nelle pile la presenza di pezzi acuminati sporgenti che
possono causare la lacerazione e lo sfondamento del materiale di imballaggio.
Durante le fasi della bonifica amianto mediante rimozione è necessario
raccogliere in sacchi impermeabili e subito sigillare tutti i frammenti di
lastre nel momento in cui si formano. I materiali di risulta, ottenuti durante
tutta l’operazione della bonifica amianto, adeguatamente imballati, devono
essere etichettati come rifiuti contenenti amianto ( R.C.A. ) e allontanati dal
cantiere al più presto possibile.
Gli addetti alla rimozione durante la bonifica amianto devono essere dotati di
mezzi protettivi sia durante lo smontaggio delle lastre che durante la loro
successiva manipolazione. Devono pertanto:
Silicato
fibroso derivante da trasformazione metamorfica di serpentino o anfiboli.
Asbesto : dal greco asbestos “ inestinguibile” .
I due termini sono sinonimi e vengono usati indifferentemente
per indicare un gruppo di minerali che si presentano sotto forma di fibre
incombustibili suscettibili di tessitura.
La composizione chimica è prevalentemente quella di un
silicato idrato di magnesio a struttura microcristallina e di aspetto fibroso.
“ I minerali che si trovano in natura sono divisi, in
funzione della loro struttura cristallina, in due gruppi:
Dai primi si ottiene il tipo di
amianto conosciuto come
crisotilo, o amianto bianco, che si trova nelle rocce sotto forma di aggregati
fibrosi anche della lunghezza di due, tre metri.
Dagli
anfiboli si ottengono altri cinque tipi di
amianto denominati: amosite,
crocidolite o amianto blu, antofillite, tremolite e actinolite.
Di questo gruppo hanno interesse commerciale solo la
crocidolite e la amosite. Oltre il 93% dell’asbesto usato commercialmente è,
tuttavia, rappresentato dal crisotilo, materiale reperibile abbondantemente ed a
basso costo, dalle ottime caratteristiche di flessibilità, lunghezza, struttura
e resistenza alla tensione ed al calore.
Quella che viene considerata come una fibra di
amianto in
realtà è costituita da un agglomerato di migliaia di fibre che, sottoposto a
sollecitazioni, può scomporsi e rilasciare fibre singole.
Tale peculiarità se da un lato impartisce le caratteristiche
tipiche dell’amianto, dall’altro lo rende pericoloso perché sono proprio le
singole fibre rilasciate, responsabili delle patologie conosciute.
L’enorme diffusione dell’amianto che si è avuta nel passato è
dovuta, oltre alle ottime caratteristiche fisiche quali elevata resistenza alla
fusione, flessibilità, incombustibilità, resistenza all’usura, al grado di
isolamento termico ed elettrico, e ad un’altrettanta resistenza agli agenti
chimici e microbiologici.”
Alcune caratteristiche peculiari dell’amianto sembra siano
note fin dall’antichità, tuttavia l’utilizzo su larga scala di questo materiale
inizia con la fine del secolo scorso.
L’amianto si ottiene, per scopi industriali, dalla
macinazione di una particolare roccia dalla quale le fibre devono essere
asportate. Per avere un’idea delle dimensioni di una fibra d’amianto basti
pensare che : “ in un centimetro lineare si possono disporre fianco a fianco 250
capelli, oppure 500 fibre di lana, oppure 1300 di nylon, oppure 335.000 fibrille
di amianto. “
Le proprietà dell’amianto sopra ricordate hanno fatto si che
“ dal 1880, data in cui ebbe inizio l’estrazione per fini industriali, ad oggi,
la produzione di amianto ha avuto un incremento vertiginoso: da poche centinaia
di tonnellate ad oltre cinque milioni di tonnellate l’anno.”
In tutto il mondo l’incremento dell’estrazione e dell’impiego
dell’amianto segue una crescita esponenziale che si interrompe solo dopo la metà
degli anni ’70 , segnando una graduale riduzione a partire dagli anni ’80.
In Italia nel 1973 i consumi di amianto nei diversi settori
industriali ammontavano a 139.000 tonnellate, nel 1978 a 165.000 tonnellate, nel
1983 a 112.600 tonnellate.
“Un primato nella diffusione dell’amianto spetta anche
all’Italia dove, nella seconda metà dell’Ottocento, una gentildonna lombarda,
Candida Medina Coeli Lena Ferpenti di Gordona Val Chiavenna, si adoperò per
valorizzare le cave della Val Malenco di sua proprietà.
L’ Italia presentò alcuni campioni del minerale alla
Esposizione Universale di Parigi del 1878. Il mercato mondiale per una decina d’
anni fu mantenuto dagli esportatori italiani, fino a quando, sul finire del
secolo, non vennero scoperti e valorizzati giacimenti ben più ampi di quelli
italiani e ricchi di materiale più pregiato, in Canada, Rhodesia, Australia e
Russia. “
Il Canada, con il 22% della produzione totale d’amianto è il
secondo maggior produttore di crisotilo nel mondo, dopo la Russia, ed il leader
mondiale nell’ esportazione. Tutte le miniere canadesi sono situate nel Quebec.
Nel 1995 la Russia ha prodotto circa 700.000 tonn. di amianto, il Canada circa 510.000 tonn., la Cina 250.000 e il Brasile 180.000
tonnellate.
La maggioranza delle oltre 500.000 tonnellate d’amianto prodotte
annualmente in Quebec vengono ora destinate soprattutto verso i paesi del terzo
mondo, come si avrà modo di specificare in seguito.
I grandi interessi economici che muovono le compagnie
amiantifere canadesi si riflettono nella instancabile attività dell’ “ Asbestos
Institute “ , organismo “ scientifico” di studio e promozione dell’ amianto
finanziato dalle industrie canadesi, nel sostenere l’ innocuità di un “ corretto
utilizzo” dell’amianto crisotilo.
Per le sue caratteristiche l’amianto ha trovato applicazione
in ben 3.000 diversi prodotti e manufatti industriali: dai tubi per acquedotti
agli impianti antincendio, grazie alle proprietà di resistenza agli agenti
chimici e microbiologici e alle proprietà di isolamento termico e di ininfiammabilità del materiale, così come nel campo dell’ isolamento elettrico e
nel settore edile per le sue proprietà di materiale isolante ed insonorizzante.
( Famoso è l’Eternit, nome commerciale di un prodotto industriale praticamente
ubiquitario ottenuto miscelando in presenza di acqua, cemento ed
amianto in
proporzione di circa 6 a 1 ). E poi
guarnizioni,
freni,
frizioni,
tute,
vernici etc…
Ma è “ proprio nelle attività di costruzione, manutenzione e
demolizione navale che esso ha trovato largo impiego a partire dagli anni
successivi al 1910, ossia allorchè fu indirizzato come materiale isolante degli
apparati motore delle navi a vapore.
Il suo diffondersi fu incentivato anche dall’ obbligatorietà
, imposta dai Registri Navali di diversi paesi, dell’ uso di coibenti
rispondenti a determinati standard (
incombustibilità,
resistenza al calore).
In tal modo era possibile creare, all’ interno delle navi,
settori facilmente isolabili in caso di incendio, mediante apposite paratie
tagliafuoco; inoltre si raggiungevano altri scopi quali l’ isolamento termico ed
acustico delle sale macchine e dei relativi impianti termici. “
Per quanto riguarda i materiali sostitutivi fibrosi di
sintesi, che a partire dalla fine degli anni ’ 70 hanno cominciato ad essere
impiegati in alternativa all’amianto, essi sono globalmente indicati come MMMF
( Man Made Mineral Fibres) e rappresentati dalle fibre di vetro, dalla lana di
roccia e fibre di ceramica.
Senza voler entrare approfonditamente sull’argomento delle
fibre artificiali sostitutive dell’amianto, ci si limita qui a ricordare che la
maggior parte dei sostituti individuati sono a base di fibre minerali di cui non
è assolutamente provata l’innocuità , anzi alcuni studi ne avrebbero confermato
la cancerogenicità.
Le conoscenze sugli effetti cancerogeni delle fibre
artificiali sono relativamente recenti. Le prime ricerche risalgono infatti alla
fine degli anni ’ 70.
L’ evoluzione degli studi scientifici e le raccomandazioni
della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ( OMS), sembrano orientarsi
verso un monitoraggio sistematico ed una grande attenzione, soprattutto nei
riguardi delle fibre di dimensioni inferiori ai 5 micron in grado di
raggiungere, se inalate, i tratti più periferici dell’alberatura bronchiale .
PATOLOGIA: Pericolosità delle fibre invisibili dell’amianto. La
Legge 257 del 27 Marzo ’92 bandisce l’uso dell’amianto e rende obbligatoria la
bonifica in quanto materiale altamente cancerogeno.
Le soluzioni progettuali sono
tre:
RIMOZIONE: abbattimento
e smaltimento delle strutture in amianto. Questa procedura obbliga a
inertizzare con prodotti speciali i manufatti da rimuovere.
CONFINAMENTO: isolamento
delle lastre di cemento-amianto tramite barriera stagna isolante. Necessario
un previo trattamento incapsulante e una verifica dei carichi aggiuntivi da
realizzare.
INCAPSULAMENTO: trattamento
con prodotti penetranti e ricoprenti che inglobano le fibre invisibili
dell’amianto, ripristinano l’aderenza al supporto e creano una pellicola di
protezione della superficie esposta. I vantaggi dell’incapsulamento sono:
limitata produzione di rifiuti ambientali; rapidità di esecuzione; costo
contenuto; applicabilità dove la rimozione è difficile da realizzare.
Le lastre piane o ondulate di cemento-amianto,
impiegate per copertura in edilizia, sono costituite da materiale non friabile
che, quando è nuovo o in buono stato di conservazione, non tende a liberare
fibre spontaneamente. Il cemento-amianto, quando si trova all'interno degli
edifici, anche dopo lungo tempo, non va incontro ad alterazioni significative
tali da determinare un rilascio di fibre, se non viene manomesso.
Invece, lo stesso materiale esposto ad agenti
atmosferici subisce un progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli
sbalzi termici, dell'erosione eolica e di microrganismi vegetali.
Di conseguenza, dopo anni dall'installazione si
possono determinare alterazioni corrosive superficiali con affioramento delle
fibre e fenomeni di liberazione.
I principali indicatori utili per valutare lo
stato di degrado delle coperture in cemento-amianto, in relazione al potenziale
rilascio di fibre, sono:
la presenza di materiale friabile o
polverulento in corrispondenza di scoli d'acqua, grondaie, ecc.;
la presenza di materiale polverulento
conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di
gocciolamento.
La bonifica delle coperture in cemento-amianto
viene necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile, e,
pertanto, deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di
fibre.
Incapsulamento:
Mediante questo metodo di bonifica la superficie delle lastre esposta agli
agenti atmosferici è trattata con sostanze, in genere di natura sintetica,
idonee ad inglobare ed ancorare saldamente le fibre di amianto nella matrice
cementizia ed impedirne il rilascio nell’ambiente. Si adatta preferibilmente a
coperture che conservano ancora la loro funzionalità, caratterizzate da uno
stato superficiale poco deteriorato e dotato di buona resistenza meccanica. Le
sostanze incapsulanti, in funzione degli effetti prodotti sulle coperture,
possono essere di due tipi: impregnanti e ricoprenti.
Gli impregnanti hanno la funzione di penetrare nello strato superficiale delle
lastre, saldare le fibre tra loro e fissarle alla matrice cementizia. Essi
pertanto devono possedere caratteristiche fluodinamiche idonee a saturare uno
strato superficiale sufficientemente spesso e migliorare all’interno di questo
le forze coesive tra i diversi componenti. Si prestano bene a tale scopo alcune
sostanze impregnanti di natura sintetica, come ad esempio le resine epossidiche
ed acriliche, solubilizzate in solventi organici. Queste soluzioni, per le loro
caratteristiche intrinseche di omogeneità e di fluidità, penetrano capillarmente
negli interstizi della matrice cementizia. La loro distribuzione uniforme tra le
fibre intensifica le forze di coesione tra esse e la loro adesione al supporto.
L’efficacia dell’azione impregnante dipende non solo dalle caratteristiche del
prodotto utilizzato ma anche dallo stato superficiale delle coperture
deteriorate, dalle modalità di applicazione adottate, dalle condizioni
ambientali. La presenza, ad esempio, di concrezioni organiche sulle coperture e
l’applicazione del prodotto in condizioni di temperatura e umidità diverse da
quelle indicate dal produttore influiscono negativamente sull’azione impregnante
del prodotto. La scelta oculata dei tempi di applicazione del prodotto e
l’aggiunta in esso di sostanze ad azione biocida migliorano l’azione impregnante
sulla copertura.
I prodotti ricoprenti, anche essi di natura sintetica, hanno la funzione di
formare sulla superficie delle lastre una membrana protettiva continua,
sufficientemente spessa e compatta idonea ad ostacolare il distacco di fibre e
preservare la copertura dall’azione deteriorante degli agenti atmosferici. Essi
possono essere miscelati con pigmenti ed essere convenientemente additivati con
sostanze che ne accrescono la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi
ultravioletti.
Come si evidenzia nel D.M. 6/9/94, per ottenere risultati più efficaci e
duraturi nell’incapsulamento è necessario applicare entrambi i prodotti:
impregnanti e ricoprenti. L’azione dell’impregnante sulle coperture oltre ad
aumentare la compattezza rende più uniforme la loro superficie eliminando tutte
le discontinuità prodotte dall’azione chimica e fisica degli agenti atmosferici.
Si realizza così un supporto le cui caratteristiche superficiali rendono più
efficace l’applicazione successiva del ricoprente che costituisce l’impedimento
ultimo al rilascio di fibre nell’atmosfera.
Prima di applicare i prodotti incapsulanti è necessario sottoporre ad un
trattamento preliminare di pulizia la superficie della copertura per facilitare
la loro adesione. Questa operazione deve essere effettuata con attrezzature
idonee ad evitare la liberazione di fibre nell’ambiente. La pulitura della
superficie, infatti, richiede necessariamente un’azione meccanica di raschiatura
su di essa per rimuovere depositi polverosi e concrezioni vegetali. Per limitare
il rilascio di fibre essa è realizzata ad umido attraverso un pulitore mobile
azionato da un operatore. Il pulitore agisce sulla superficie mediante
spazzolatura e simultaneo getto d’acqua ad alta pressione.
Le fibre di amianto, liberate durante l’azione
delle spazzole e l’impatto meccanico del getto liquido in pressione, sono
assorbite e convogliate dalle acque di lavaggio. Queste ultime, attraverso il
canale di gronda, confluiscono in un’apparecchiatura filtrante all’uscita della
quale possono essere rimesse in ciclo. Quando la copertura non è dotata di
canale di gronda, si sopperisce mediante un analogo dispositivo mobile adatto a
raccogliere le acque usate nella pulitura.
Sulla superficie preparata si applicano i prodotti incapsulanti mediante l’uso
di pompe airless per attutire l’impatto del getto fluido sulle coperture e
limitare l’emissione di fibre nell’ambiente.
Durante le varie fasi dell’incapsulamento gli operatori devono essere muniti di
idonei mezzi di protezione delle vie respiratorie e di indumenti protettivi.
Devono inoltre essere dotati di calzature adatte al pedonamento dei tetti.
Questo trattamento di bonifica presenta il vantaggio di non produrre
significative quantità di rifiuti e non richiede una copertura sostitutiva.
Conferisce inoltre alle lastre una migliore resistenza agli agenti atmosferici,
alle radiazioni solari, ai microrganismi vegetali. Infine durante l’intervento
non sempre è necessario rendere inagibile l’edificio da bonificare.
D’altra parte, poiché l’incapsulamento non elimina definitivamente l’amianto
dalla copertura, è necessario predisporre un piano di controlli periodici e di
interventi manutentivi. Il trattamento può rendersi inefficace specialmente a
causa di fenomeni di infiltrazioni di acque piovane tra le lastre e lo strato
incapsulante che ne determinano il distacco. In questo caso occorre ripetere
l’intervento o ricorrere ad una rimozione o sopracopertura delle lastre. Altro
svantaggio, non trascurabile, deriva dalla pulitura preliminare della copertura.
Questa fase, se condotta con modalità operative inadeguate , comporta un elevato
rilascio di fibre nell’ambiente che, al limite, può essere più consistente di
quello che possono produrre le lastre non bonificate in esercizio.
In natura è un materiale molto
comune. La sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa lo rendono adatto
come materiale per indumenti e tessuti da arredamento a prova di fuoco, ma la
sua ormai accertata nocività per la salute ha portato a vietarne l'uso in molti
Paesi. Le polveri di amianto, respirate, provocano infatti l'asbestosi, nonché
tumori della pleura, ovvero il mesotelioma pleurico e dei bronchi, ed il
carcinoma polmonare.
Una
fibra di
amianto è 1300
volte più sottile di un capello umano. Non esiste una soglia di rischio al di
sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell'aria non sia
pericolosa: teoricamente l'inalazione anche di una sola fibra può causare il
mesotelioma ed altre patologie mortali, tuttavia un'esposizione prolungata nel
tempo o ad elevate quantità aumenta esponenzialmente le probabilità di
contrarle.
L'amianto è stato utilizzato fino agli anni ottanta per produrre la miscela
cemento-amianto (il cui nome commerciale era
Eternit) per la coibentazione di
edifici, tetti, navi , treni; come
materiale per l'edilizia (tegole,
pavimenti,
tubazioni,
vernici,
canne fumarie),
nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto (vernici, parti meccaniche), ma
anche per la fabbricazione di corde,
plastica e
cartoni. Inoltre, la polvere di
amianto è stata largamente utilizzata come coadiuvante nella filtrazione dei
vini.
La prima nazione al mondo a riconoscere la natura cancerogena dell'amianto e a
prevedere un risarcimento per i lavoratori danneggiati fu la Germania nazista
nel 1943 a seguito di pionieristici studi medici, anche questi primi nel mondo,
che dimostrarono il rapporto diretto tra utilizzo di amianto e tumori.
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Siamo specializzati nella manutenzione e nel rifacimento dei tetti, sia civili che industriali, e le ns. attività principali sono centrate sulla realizzazione e/o installazione di : -Grondaie e scossaline in rame, lamiera preverniciata , Bonifica e/o smaltimento lastre in cemento-amianto
Bonifica da amianto - rimozione e smaltimento eternit- linoleum- copertura tetti,canne fumarie,vasce e tubazione per acqua- fioriere.Operiamo in lombardia liguria emilia piemonte.Uffico tecnico a desio e genova.
Specializzati in bonifica, smantellamento, smaltimento coperture in amianto, coperture industriali in genere, coperture impermeabili, sovracoperture, incapsulamenti, impermealizzazioni, rivestimenti, facciate in alluminio, opere di lattoneria.
Lavori edili in genere, bonifica amianto mediante rimozione e smaltimento in discariche autorizzate - incapsulamento e/o sovracoperture, ricostruzione di nuova copertura, applicazione in opera di poliuretano espanso per colata e/o a spruzzo, impermeabilizzazioni in genere, pitturazioni civ.E ind.,
Raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi; bonifiche ambientali e rimozione coperture amianto con preparazione di piani di lavoro ed analisi; demolizione strutture edili; spurghi civili e industriali; videoispezioni fognature; lavaggio e spazzamento strade; autogru, autoscale, opera e noleggio; sgombero neve.
Raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi; bonifiche ambientali e rimozione coperture amianto con preparazione di piani di lavoro ed analisi; demolizione strutture edili; spurghi civili e industriali; videoispezioni fognature; lavaggio e spazzamento strade; autogru, autoscale, opera e noleggio; sgombero neve.
Smaltimento amianto piani di lavoro asl, analisi ambientali e chimiche, bonifica rimozione e smaltimento, sovracopertura amianto, incapsulamento amianto, amianto friabile in pareti, pannelli di tamponamento, tubazioni, smaltimento pavimenti in linoleum, bonifica ambienti contaminati da amianto, amianto di copertura in lastre ondulate.Coperture coperture in genere, pannelli coibentati di rame, pannelli coibentati di acciaio, fibro cemento ecologico, lastre grecate di alluminio, lastre grecate di rame, pannelli coibentati di alluminio, tetti in lamellare, tetti ventilati, ondulina, tegola marsigliese, tegola portoghese.Lattonerie rifacimento lattonerie, convesse, gronde, pluviali e scossaline in acciaio, alluminio e rame.Impermeabilizzazioni impermeabilizzazioni con guaine bituminose, guaine plastomeriche, elastomeriche, autoprotette, autoadesive, ardesiate
La EcoSolution, leader delle bonifiche ambientali si è specializzata nella rimozione e smaltimento di amianto, nonchè incapsulamento, confinamento e trattamento dell'amianto. Inoltre, avendo una grande esperienza topografica, efettua rilievi e monitoraggi di discariche e fondi mediante strumentazione GPS.
La EcoSolution, leader delle bonifiche ambientali si è specializzata nella rimozione e smaltimento di amianto, nonchè incapsulamento, confinamento e trattamento dell'amianto. Inoltre, avendo una grande esperienza topografica, efettua rilievi e monitoraggi di discariche e fondi mediante strumentazione GPS.
La isol sistem opera nel compo dell'edilizia con particolare attenzione ai seguenti settori:bonifica e smaltimento amianto, impermeabilizzazioni con poliuretano espanso applicato a spruzzo, e manti monolitici bituminosi, realizza massetti in cls alleggerito e lavori di pitturazioni civ.E ind, lavori di isolamento termo-acustici e di incapsulamento siti contenenti amianto nel rispetto delle vigenti normative di dismissione dell'amianto.Per preventivi visitate il ns sito www.Isolsistem.Com con il quale potrete contattarci .
CIVER SNC azienda di Verona opera in tutto il nord-est Italia nel settore edile per la bonifica e lo smaltimento di coperture in amianto.
Civer coperture è in grado di offrire un servizio di monitoraggio e valutazione dello stato di conservazione dei manufatti contenti amianto.
Per la rimozione di tetti e tettoie in cemento-amianto (eternit) offriamo un servizio completo che
Mb coperture opera nel settore di rimozione bonifica smaltimento siti contenenti amianto, rimozione coperture in eternit, soffitti in amianto.Dopo la rimozione con sistemi e tecnologie avanzate progettiamo e realizziamo nuove coperture industriali ,coperture metalliche, coperture in alluminio,panelli sandwich, coperture impermeabili, lavori di impermeabilizzazioni in genere, lavori di lattoneria.
Azienda del nord Italia specializzata nel trattamento dell'amianto. L'impresa è fornita delle certificazioni e autorizzazioni per lo smaltimento e rimozione dell'eternit e dell'amianto in matrice friabile.
Azienda del nord Italia specializzata nel trattamento dell'amianto. L'impresa è fornita delle certificazioni e autorizzazioni per lo smaltimento e rimozione dell'eternit e dell'amianto in matrice friabile.
Specializzati in bonifica coperture in cemento amianto o eternit tramite incapsulamento, smaltimento o sovracopertura, tinteggiature esterni e interni, impermeabilizzazione coperture in guaina e protezione anticorrosione coperture metalliche preverniciate, trattamento antipolvere su pavimenti e trattamenti ignifughi.
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Apulia Promotion nasce con l'obiettivo di promuovere il territorio e le attività turistico alberghiere presenti nella Regione Puglia, una regione ricca di risorse paesaggistiche, culturali e artistiche.
La nostra azienda e' presente nel settore dell' arredamento da piu' di cinquant' anni. Nella prima parte della nostra esperienza eravamo costruttori di mobili, abbiamo nel tempo affiancato alla nostra attrezzata falegnameria uno show-room specializzato nella vendita di arredamanto su misura delle migliori firme del design.
Ragno Verde è specializzata nella potatura di alberi d'alto fusto, abbattimento alberi, abbattimento e potatura palme, abbattimento controllato e consolidamento alberi con la tecnica del Tree Climbing.
Petite source è l'esperienza di giovane mamma alle prese con l'esigenza dei suoi bambini in mare o in piscina, ha permesso alla titolare di ricercare e provare direttamente tutti i costumi da bagno proposti :galleggiante, contenitivo, protezione solare
Noleggio Semplice è un'azienda specializzata nell'offerta di autovetture e di veicoli commerciali con la formula del noleggio a lungo termine. Grazie alla notevole esperienza acquisita ed alle partnership con le più importanti realtà presenti nel settore è in grado di garantire al cliente le migliori condizioni commerciali del mercato.
L'Hotel a Senigallia è la soluzione ideale per coloro che vogliono passare una vacanza rilassante e divertente con la propria famiglia. L'albergo frontemare di Senigallia, offre buona cucina tipica marchigiana, spiaggia privata, servizi accessibili ai disabili.
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Lipari Tendaggi confeziona per conto terzi Tende e Tendaggi per interni, trapunte, copriletti, coprisommier, scaldapiedi, tovaglia da arredamento e tutto ciò che riguarda l' arredo per interni. Sartoria specializzata in tende da interno e da sole. Confeziona tende plissettate tessuti montaggio binari o bastoni, tappezzeria foderiamo divani sedie sostituiamo spugne interne, a Santa Luc
Officine Italia è una società italiana specializzata nella realizzazione d'abbigliamento su misura di manifattura e materiali esclusivamente italiani confezionate da una manodopera locale con un'antica tradizione sartoriale.
L'Associazione "ANTICHE TORRI" nasce a Santa Lucia del Mela in Provincia di Messina ed è un'associazione culturale e ricreativa, organizza il Corteo storico di Santa Lucia del Mela ch'è legato alla figura del sovrano Federico II di Svevia e viene spesso a partecipare in divese città della Sicilia.
Help Service è specializzata nel settore delle pratiche amministrative, burocratiche e certificazioni in genere, che affianca professionisti, aziende e privati. L'agenzia si occupa di invii telematici per CCIAA, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Agenzia del Territorio. Rivenditore autorizzato GREENTICKET. Spedizioni in Italia e all'estero.
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La Scuola di Osteopatia TCIO propone corsi di formazione rivolti sia a diplomati che a diplomati, l'Istituto è conforme ai più alti standard qualitativi d'insegnamento in medicina manuale osteopatica, e
L'Istituto di Osteopatia TCIO, di ultima generazione, aderisce ai criteri formativi del R. O. I. (Registro degli Osteopati d'Italia).
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Inaugurato a Gargnano nel 2008, Lefay Resort & SPA Lago di Garda mette al primo posto i concetti di benessere globale e di ecosostenibilità, declinandoli secondo un modello di nuovo lusso, sempre più associato a idee come spazio, natura e silenzio.
Hotel a 2 stelle, a conduzione familiare, nel centro di Viareggo, a 200 metri dal mare.
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Colazione a buffet.