Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio
nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della
legge 23 marzo 2001, n. 93.
(GU n. 106 del
9-5-2003)
IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente disposizioni in campo
ambientale e, in particolare, l'articolo 20 che prevede la realizzazione di una
mappatura completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla
presenza di amianto e la realizzazione degli interventi di bonifica di
particolare urgenza;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente disposizioni relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative;
Visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni e integrazioni;
Ritenuto necessario procedere alla individuazione dei soggetti competenti, alla
determinazione dei criteri e delle modalita' per l'accesso al finanziamento;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Realizzazione della mappatura 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono
all'effettuazione della mappatura, anche sulla base dei dati raccolti nelle
attivita' di monitoraggio ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, secondo i
criteri e con gli strumenti di cui agli articoli 2 e 3.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi,
mediante convenzione, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente ed i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanita' (ISS)
e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL),
definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sulla base dei criteri di cui all'allegato B, la procedura per la
determinazione degli interventi di bonifica urgenti.
3. I risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi da
effettuare e le relative priorita', nonche' i dati relativi agli interventi
effettuati sono trasmessi annualmente, entro il 30 giugno, dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio
decreto all'attribuzione delle risorse per la mappatura a favore delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al finanziamento delle attivita'
di mappatura e' destinato, secondo quanto indicato nell'allegato C, il 50% della
disponibilita' totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo
2001, n. 93.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al titolo:
- L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note alle
premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo
ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, e' il
seguente:
"Art. 20 (Censimento dell'amianto e interventi di bonfica). - 1. Per la
realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio
nazionale e degli interventi di bonifica urgente, e' autorizzata la spesa di
lire 6.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e
2002.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del
Ministro dell'ambiente, e' emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, il regolamento di attuazione del comma 1, contenente:
a) i criteri per l'attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di
bonifica;
b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il
coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero
dell'ambiente e dei servizi territoriali regionali;
c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura.".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n.
214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.".
- La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1992.
- L'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicato nel supplemento
ordinario n. 233 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996.
- L'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni e integrazioni, recante: "Attivazione delle direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, e' il seguente:
"Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). - 1. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle acque
superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione
d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione dei progetti di
bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano
ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri
naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione
del suolo e delle falde acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle
aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei
rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso
accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione piu'
avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro
verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di
cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di
superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere a proprie spese agli
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle
aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A
ta fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al comune, alla provincia ed alla
regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di controllo sanitario
e ambientale, e a situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed
attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a),
deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla regione
territorialmente competenti degi interventi di messa in sicurezza adottati per
non aggravare la situazione di inquinamento o sul pericolo di inquinamento,
contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero
dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al
comune ed alla regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono
superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al comune, che diffida il
responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonche' alla
provincia ed alla regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi
previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo
e ne da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica le eventuali
modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche
intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore della regione per la realizzazione e l'esercizio degli
impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica
e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni
il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la
regione puo' richiedere al comune che siano apportate modifiche ed integrazioni
ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore
imponga il rispetto di limiti di accettabilita' di contaminazione che non
possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie
disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 puo'
prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti
dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di
tecniche e di ingegneria ambientale, nonche' limitazioni temporanee o permanenti
all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti, ovvero particolari modalita' per l'utilizzo dell'area
medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti,
sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo
pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora
sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela
igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici
non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta
dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori,
e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti,
le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione
vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2,
lettera c), e' attestato da apposita certificazione rilasciata dalla provincia
competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono
realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e ove questo non
provveda dalla regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di
anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono
istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
nonche' la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere
reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere
indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti
dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale delle aree inquinate nonche' per la realizzazione delle eventuali
misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da privilegio
speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare
anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette
spese sono altresi' assistite da privilegio generale mobiliare.
11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorita'
giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle
aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il
conseguente peggioramento della situazione ambientale.
12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati
ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da
bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti
presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in
caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti
l'applicazione dei limiti di accettabilita' di contaminazione piu' restrittivi,
l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica
sulla base di un apposito progetto che e' approvato dal comune ai sensi di cui
ai commi 4 e 6.
L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla provincia ai sensi
del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque
utilizzate ad iniziativa degli interessati.
13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente
dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati
nonche' dalla natura degli inquinamenti.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono
presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', d'intesa con la regione territorialmente competente. L'approvazione
produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di
incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la
pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel
sito inquinato per gli interventi di bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti
di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e
all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative,
consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi
e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica
previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica,
rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti
contaminati da bonificare.".
Nota all'art. 1:
- L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note alle
premesse.
Art. 2.
Criteri per la mappatura e per l'individuazione degli interventi urgenti 1. La mappatura consiste:
a) in una prima fase di individuazione e delimitazione dei siti caratterizzati
dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o costruito;
b) in una seconda fase di selezione di quei siti, individuati ai sensi della
lettera a), nei quali e' accertata la presenza di amianto, nell'ambiente
naturale o costruito, tale da rendere
necessari interventi di bonifica urgenti.
2. La prima fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera a), e' realizzata
secondo le categorie di ricerca ed i parametri definiti nell'allegato A, tenendo
conto che nella mappatura devono essere inclusi tutti i siti - compresi quelli
per i quali sono gia' disponibili dati derivati da censimenti, notifiche,
sopralluoghi - nei quali sia effettivamente accertata una presenza di amianto,
nonche' le ulteriori localizzazioni che potranno essere individuate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La seconda fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera b), e' realizzata
sulla base dei criteri e della procedura individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma 2.
4. A supporto della rilevanza di un'area inserita nella mappatura, possono
essere allegati eventuali dati statistici disponibili e studi epidemiologici
relativi a patologie asbesto-correlate.
Art. 3.
Strumenti per la realizzazione della mappatura 1. La mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto deve essere
realizzata avvalendosi di Sistemi informatici impostati su base territoriale
(SIT), integrati da software specifico per le elaborazioni e le interrogazioni,
secondo gli standard del Sistema informativo nazionale ambientale (SINANET) ed
organizzato nel seguente modo:
a) gestione anagrafica dei punti;
b) gestione dei dati del sito e dei monitoraggi effettuati secondo quanto
esplicitato all'articolo 2;
c) rappresentazioni geografiche della diffusione territoriale dei siti con
presenza di amianto o di materiali o di manufatti contenenti amianto, corredati
dai dati sulla loro quantita' suddivisa tra materiali friabili e compatti e,
laddove esistenti, da informazioni sulla concentrazione percentuale nelle varie
matrici ambientali.
2. Ai fini della mappatura i siti devono essere georeferenziati.
Art. 4. Interventi di bonifica 1. In sede di prima applicazione, fino alla trasmissione della
documentazione di cui all'articolo 1, comma 3, tenuto conto delle situazioni
critiche per la salute dell'uomo e l'ambiente, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, su indicazione delle regioni, delle province
autonome di Trento e Bolzano e dei comuni interessati e tenuto conto dei criteri
di cui all'allegato B, individua e finanzia gli interventi di bonifica di
particolare urgenza.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio
decreto all'attribuzione delle risorse per gli interventi di particolare urgenza
a favore dell'ente territoriale competente. Al finanziamento degli interventi di
bonifica di particolare urgenza, di
cui al comma 1, e' destinato secondo quanto indicato nell'allegato C, il 50%
della disponibilita' totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23
marzo 2001, n. 93.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano gli
ulteriori interventi urgenti da effettuare e definiscono le relative priorita'
di attuazione.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto al riparto delle
risorse disponibili.
5. Con accordi di programma, sottoscritti dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, dal Ministero della salute, dalle regioni e dalle
province autonome vengono individuate le modalita' di finanziamento degli
interventi urgenti e le modalita' di cofinanziamento pubblico e privato.
6. Ai fini di agevolare le operazioni di bonifica e di smaltimento dei rifiuti
derivanti dalle medesime e' tenuto presso le sezioni regionali dell'Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nell'ambito
delle relative attivita' e finanziamenti, ai sensi del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, un repertorio che
identifica le aziende iscritte all'Albo stesso e, su base volontaria, il listino
non impegnativo per l'Albo dei prezzi da ciascuna praticati per le diverse
tipologie di servizio.
Nota all'art. 4:
- L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note alle
premesse.
Art. 5.
Copertura finanziaria 1. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento, concernenti la
mappatura dei siti inquinati e gli interventi di bonifica di particolare
urgenza, si fa fronte con le risorse previste dall'articolo 20 della legge 23
marzo 2001, n. 93, finalizzate ai medesimi scopi.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una
relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme
effettivamente erogate.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 marzo
2003
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 277
Note all'art. 5:
- L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note alle
premesse.
Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto
Testo coordinato con le modifiche apportate dalla Legge 4 agosto 1993 n.271
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità 1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione,
l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel
territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo
contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica
delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata
alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e
per il controllo sull'inquinamento da amianto.
2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione,
la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di
prodotti contenenti amianto, ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g)
della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi termini previsti per
la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti di cui
alla medesima tabella.
Art. 2 - Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) amianto: i
silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277;
b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di
amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile
o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano
immettere nell'ambiente fibre di amianto;
c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di
amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto,
anche provenienti dalle operazioni di
decoibentazione nonché qualsiasi
sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua
destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in
concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.
Art. 3 - Valori limite 1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro
ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si
effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza
amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione
o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può
superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori
dell'inquinamento da amianto, si intendono definiti secondo la direttiva
87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine per l'emanazione del
decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli
articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, differito al 30 giugno
1992(1).
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo sono disposti, anche su proposta della commissione di cui
all'articolo 4, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, sostituita dalla seguente:
a) 0,6 fibre per
centimetro cubo per il crisotilo.
5. Il comma 2
dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, abrogato.
Capo II -ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E NORME DI
ATTUAZIONE
Art. 4 - Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi
ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto 1. Con decreto del Ministro della Sanità , di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente,
con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale istituita, presso il Ministero
della Sanità , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei
rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata
commissione, composta da:
a) due esperti di
tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'Università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione dei
luoghi di lavoro, designati dal Ministro della Sanità ;
d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle
produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;
e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale;
f) un esperto dell'istituto superiore di Sanità ;
g) un esperto del consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
h)un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA);
i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL);
l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e
artigianali del settore;
n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349.
2.La commissione di
cui al comma 1 presieduta dal Ministro della Sanità o da un Sottosegretario di
Stato da questi delegato.
Art.5 - Compiti della commissione
1.La commissione di cui all'art.4provvede:
a) ad acquisire i
dati dei censimenti di cui all'art.10;
b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'ISPSL,
un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del
personale del servizio sanitario nazionale addetto al controllo
dell'attività di bonifica;(2)
c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il
deposito di rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la
ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10settembre 1982, n.915, e
successive modificazioni e integrazioni;(3)
d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi
dellíamianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle
necessità díuso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei
laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del
controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;
e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di
qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;
f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.
2. Per l'espletamento
delle attività di cui al comma 1, la commissione pu avvalersi della
collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3.La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei
compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato, al Ministro della Sanità , al
Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al
Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art.6 - Norme di attuazione 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro della Sanità , può integrare con il proprio decreto, su proposta
della commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 15agosto 1991, n.277.
2.Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della Sanità ,
stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione
di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti
per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che
contengono tali materiali ed individua prodotti per i quali sia prevista la
sostituzione dei componenti di amianto.(4)
3. Il Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, adotta per proprio decreto, da emanare entro
trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera f).(5)
4.Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità , adotta
con proprio decreto da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c).(6)
5.Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di
indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n.400.(7)
6.Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Ministro della Sanità , il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e il Ministro dell'Università e della ricerca
scientifica e tecnologica presenta annualmente al Parlamento, anche sulla base
dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato
di attuazione della presente legge.
7.Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli
elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di
entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della
normativa di settore ovvero di innocuità accertata dall'Istituto Superiore di
Sanità .
Art. 7 - Conferenza nazionale 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi della commissione
di cui all'articolo 4 e díintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale
sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonché dei
materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di
esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle
associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti
riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti di ricerca.
Capo III - TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE
Art. 8 - Classificazione, imballaggio, etichettatura 1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei
prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n.
256 e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.
Art. 9 - Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e
sulle operazioni di smaltimento e bonifica 1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei
processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica
dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle provincie autonome di
Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza
sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una
relazione che indichi:
a) i tipi e i
quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto
dell'attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati
anagrafici degli addetti, il carattere e la durata della loro attività e le
esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute
dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.(8)
2. Le unità sanitarie
locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3,
comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori
esposti, che trasmettono alle competenti regioni e provincie autonome di Trento
e di Bolzano ed al Ministero della Sanità .
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1
deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio
ed essere articolata per ciascun anno.
Art. 10 - Piani regionali e delle province autonome 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro
centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 6, comma 5,(7) piani di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
a) il censimento
dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto
nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle
attività di smaltimento o di bonifica;
c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva
dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di
smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del
lavoro attraverso i presidi ed i servizi di prevenzione delle unità
sanitarie locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla
presenza di amianto;
g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative
all'amianto;
h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il
rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di
rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree
interessate, che condizionato alla frequenza di tali corsi;
i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per
la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle
attività di controllo previste dalla presente legge;
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti
contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli
edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione
collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. Il piani di cui al
comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le provincie autonome di Trento e di Bolzano non
adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Sanità , di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con
il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di
cui al medesimo comma 1.
Art. 11 - Risanamento della miniera di Balangero 1. Il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo di
programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
il Ministero della Sanità , con la regione Piemonte, con la comunità montana di
Valle di Lanzo e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale della
miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorità di utilizzo dei
lavoratori della medesima miniera nelle attività di bonifica.
2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 autorizzata,
a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di
lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per
l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3
miliardi quale limite di impegno dal 1993).
Art. 12 - Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente 1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli
edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del
personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti
locali.
2. Con decreto del Ministro della Sanità , da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme
relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento
degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività
di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei
diversi processi lavorativi di rimozione.(9)
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in
cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali
contenenti amianto, sia fioccato che in matrice friabile. Il costo delle
operazioni di rimozione a carico dei proprietari degli immobili.
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per
la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi ad una speciale sezione
dell'albo di cui all'art. 10 del decreto- legge 31 agosto 1987 n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i
termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente
comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale gi addetto alle
lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera h), della presente legge.
5. Presso le unità sanitarie locali istituito un registro nel quale indicata la
localizzazione dell'amianto fioccato o in matrice friabile presente negli
edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie
locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le
imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute
ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per
l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali
comunicano alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano i dati
registrati, ai fini del censimento di cui all'art. 10, comma 2, lettera l).
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici,
nocivi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano
la pericolosità , come la friabilità e la densità .(3)
CAPO IV - MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI
Art. 13 - Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento
anticipato 1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono
amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva,
concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la
normativa vigente.
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1,
anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che
possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità ,
la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e
contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 2##2, primo
comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di
pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione
dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la
maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni
sopra richiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di
risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini o
cinquantacinque anni se donne.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale , sentito il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri
per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina entro il limite di
seicento unità , il numero massimo di pensionamenti anticipati.(10)
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientrati nei criteri
di cui al comma 3 che intendono avvalersi delle disposizioni del presente
articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e
dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera,
richiedendone l'accertamento da parte del CIPE, unitamente alla sussistenza dei
requisiti di cui al comma 2.
5. La facoltà di pensionamento anticipato pu essere esercitata da un numero di
lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I
lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza
domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2 del
presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o
al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni
dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se
posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei
lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei
lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a
quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle
esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno
del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.
6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane
coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione
lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori,
che abbiano contratto malattie professionali, a causa dell'esposizione
all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di
provata esposizione all'amianto moltiplicato per il coefficiente di 1,5.(11)
8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore
a 10 anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita
dall'Inail, moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il
coefficiente di 1,5.(11)
9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al
comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari
o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di anzianità contributiva
previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti
di aziende industriali (INPDAI) dovuto, all'Istituto medesimo, a domanda e a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del
rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981,
n. 155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali corrisposto il predetto
assegno aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di
risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se
uomini, e cinquantacinque se donne.
10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di
anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante
dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo
sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato,
ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione
anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità . L'impresa, entro trenta
giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, tenuta a corrispondere a favore della
gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun
dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari
al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con
facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di
interessi nella misura del dieci per cento in ragione danno, in un numero di
rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione
della pensione.
11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché nelle zone
industriali in declino, individuate dalla decisione della commissione delle
Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n.
2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del
presente articolo ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si
applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure
concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942
n. 267, e successive modificazioni, e al decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni , dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive
modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111,
primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6
miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il
1994 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti,
ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando, per il 1992, l'accantonamento Finanziamento di un piano di
pensionamenti anticipati e per il 1993 e il 1994, l'accantonamento interventi in
aree di crisi occupazionale.
13. Il Ministro del tesoro autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio.
CAPO V - SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Art. 14 - Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva 1. Le imprese singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che
producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica
finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto e allo
sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.
2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione
tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la
trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate,
sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.
3. Presso il Ministero dell'industria , del commercio e dell'artigianato
istituito il Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto.
4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale
(CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai
contributi del fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria
delle domande di finanziamento.(12)
5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alle concessione
di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per
programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto
e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla
base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative.
6. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato stabilisce con
proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle domande
di finanziamento e per la erogazione dei contributi.(13)
7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al
dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al
medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.
8. E autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al fondo di
cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi
per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per
il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Norme per la
riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale
limite di impegno dal 1993).
10 Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai
commi 1 e 2.
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Sostanza è una software house e web agency che realizza siti internet, applicativi web, applicazioni per iphone e ipad, servizi di live chat per assistenza aziendale. Fornisce inoltre consulenza ICT e servizi di web marketing e posizionamento sui motori di ricerca.
Asotech propone servizi legati ad animazioni e rendering applicati in svariati settori, tra cui l'industrial design dove, soprattutto in fase pubblicitaria, è possibile presentare al meglio e nel minimo dettaglio le caratteristiche di nuovi prodotti, raggiungendo un forte potere comunicativo. Sul sito vi sono alcuni esempi di lavori realizzati.
Emporio della caccia e della pesca:
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L'azienda Artera Srl offre soluzioni di hosting dedicato che consentono elevati livelli di sicurezza e funzionalità grazie alla possibilità di configurare la macchina secondo le proprie esatte necessità. Al servizio è possibile aggiungere svariati altri pacchetti che si possono scoprire nel dettaglio tramite il sito aziendale
Piscine Civetta è a Formello a due passi da Roma e da Viterbo, nasce nel 1987 ed è ad oggi leader nella costruzione di Piscine sia interrate sia fuoriterra. L'esperienza maturata in questi anni ci permette di accogliere e portare a termine qualsiasi richiesta di progettazione da parte dei nostri clienti.
Il lago di garda è il più grande e bello d'Italia, in estate il turismo nazionale e internazionale affolla i nostri hotel e Agriturismi, italiani, tedeschi, olandesi, europei di ogni genere
Questo sito è stato realizzato per presentare diversi alberghi di Riccione, offrendo agli utenti la possibilità di visionare le offerte ed i lastminute del momento per scegliere adeguatamente l'hotel di Riccione dove soggiornare
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La "Reldauto" vende auto plurimarche nuove e usate nasce nel 1992, offre agevolazioni ai clienti per ogni tipo d'esigenza pre e post vendita. La Reldauto è leader nel settore automobilistico campano.
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Ecogom produce guarnizioni per il settore automotive (o-rings, paraoli guida valvole, guarnizioni testa. . . ) per il settore petrolchimico e per pompe del gas.
Casa della piastrella offre in vendita tutti i prodotti per l'arredo bagno, a pochi chilometri da Torino; vendita di piastrelle, sanitari, bagni, box doccia, rivestimenti e molto altro.
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