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DOMANDE E
RISPOSTE SULL'ARGOMENTO AMIANTO
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Cos'è
l'amianto?
L'amianto, chiamato anche
asbesto, è un
minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto
fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle
serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. tra questi
silicati, i più diffusi sono: la
Crocidolite (amianto blu),
l'Amosite (amianto bruno), l'Antofillite, l'Actinolite, la
Tremolite, il
Crisotilo (amianto bianco). Le fibre di amianto
sono molto addensate ed estremamente sottili. La struttura
fibrosa conferisce all'amianto sia una notevole resistenza
meccanica sia un'alta flessibilità. Resiste al fuoco e al
calore, all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione
e all'usura (termica e meccanica). E' facilmente filabile e può
essere tessuto. E' dotato inoltre di proprietà fonoassorbenti oltrechè termoisolanti. Lega facilmente con materiali da
costruzione e con alcuni polimeri. Perciò l'amianto è un
minerale praticamente indistruttibile, non infiammabile, molto
resistente all'attacco degli acidi, flessibile, resistente alla
trazione, dotato di buone capacità assorbenti, facilmente
friabile.
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Che differenza c'è tra amianto in matrice
compatta e amianto in matrice friabile? Nei prodotti,
manufatti e applicazioni, in cui l'amianto è presente, le fibre
possono essere libere o debolmente legate: si parla in questi
casi di amianto in matrice friabile, oppure possono essere
fortemente legate in una matrice stabile e solida (come il
cemento-amianto o il vinil-amianto): si parla in questo caso di
amianto in matrice compatta. L'amianto in matrice friabile può
essere ridotto in polvere con la semplice azione manuale.
L'amianto è compatto invece quando può essere sbriciolato o
ridotto in polvere solamente con l'impiego di attrezzi meccanici
manuali o funzionanti anche ad alta velocità (dischi abrasivi,
frese, ecc.).
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Perchè l'amianto è nocivo per la salute
dell'uomo? L'amianto è nocivo per la salute dell'uomo
per la capacità dei materiali di amianto di rilasciare fibre
potenzialmente inalabili. E l'esposizione a tali fibre è
responsabile di patologie gravi ed irreversibili prevalentemente
dell'apparato respiratorio. I più pericolosi sono i materiali
friabili i quali si possono ridurre in polvere con la semplice
azione manuale e, a causa della scarsa coesione interna, possono
liberare fibre spontaneamente (soprattutto se sottoposti a
vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni d’acqua) o se
danneggiati nel corso di interventi di manutenzione. L’amianto
compatto invece per sua natura non tende a liberare fibre (il
pericolo sussiste solo se segato, abraso o deteriorato).
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Quali sono le patologie legate
all'amianto? L'esposizione alle fibre di amianto è
associata a malattie dell'apparato respiratorio (asbestosi,
carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la
pleura (mesoteliomi). L'asbestosi è una grave malattia
respiratoria che per prima è stata correlata all'inalazione di
fibre d’amianto, caratterizzata da fibrosi polmonare a
progressivo aggravamento che conduce ad insufficienza
respiratoria con complicanze cardiocircolatorie. Il carcinoma
polmonare, che è il tumore maligno più frequente, si verifica
anche per esposizioni a basse dosi. Il fumo favorisce di molto
la probabilità di contrarre la malattia. Il mesotelioma della
pleura è un tumore altamente maligno della membrana di
rivestimento del polmone (pleura) che è fortemente associato
alla esposizione a fibre di amianto anche per basse dosi.
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Dove è stato utilizzato? Le
caratteristiche proprie del materiale e il costo contenuto ne
hanno favorito un ampio utilizzo industriale. Pertanto per anni
è stato considerato un materiale estremamente versatile a basso
costo. Esso è stato utilizzato in modo massiccio nel passato per
le sue ottime proprietà tecnologiche e per la sua economicità.
Tra gli innumerevoli prodotti contenenti amianto si ricordano,
solo per citarne alcuni: corde, nastri e guaine per la
coibentazione di tubazioni, di cavi elettrici vicini a sorgenti
di calore intenso come forni, caldaie, ecc.; tessuti per il
confezionamento di tute protettive antifuoco, coperte
spegnifiamma, ecc.; carta e cartoni utilizzati come barriere
antifiamma, ecc.; pannelli di fibre grezze compresse impiegati
per la coibentazione di tubazioni; filtri costruiti con carta di
amianto, o semplicemente con polvere compressa, utilizzati
nell'industria chimica ed alimentare. Inoltre, dall’impasto con
altri materiali si ottenevano l’amianto a spruzzo, utilizzato:
come isolante termico nei cicli industriali con alte temperature
(es. centrali termiche e termoelettriche, industria chimica,
siderurgica, vetraria, ceramica e laterizi, alimentare,
distillerie, zuccherifici, fonderie); come isolante termico nei
cicli industriali con basse temperature (es. impianti
frigoriferi, impianti di condizionamento); come isolante termico
e barriera antifiamma nelle condotte per impianti elettrici. E'
stato impiegato, inoltre, nel settore dei trasporti per la
coibentazione di carrozze ferroviarie, di navi, di autobus,
ecc..
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Come è possibile accertare se un materiale
contiene amianto? L'accertamento può essere eseguito
in base all'aspetto del materiale, all'eventuale marchiatura,
alle conoscenze tecniche di chi esegue l'accertamento oppure può
essere eseguito da un laboratorio opportunamente ed
adeguatamente attrezzato.
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E' ancora possibile utilizzare l'amianto?
Dal 1994 sono vietate l'estrazione, l'importazione,
l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di
amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti
amianto.
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Chi ha l'obbligo di comunicare la presenza
dell'amianto? Ai sensi dell'articolo 12 comma 5 della
Legge 257/92, presso le unità sanitarie locali e' istituito un
registro nel quale e' indicata la localizzazione dell'amianto
floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I
proprietari degli immobili devono comunicare alle unità
sanitarie locali i dati relativi alla presenza di tali
materiali. Anche l'Ente pubblico deve provvedere
all'individuazione della presenza di amianto relativamente alle
strutture di propria competenza e presentare l'autonotifica.
1)
materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a
cazzuola;
2) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
3) una miscellanea di altri materiali comprendente, in
particolare, pannelli ad alta densita' (cemento-amianto),
pannelli a bassa densita' (cartoni) e prodotti tessili. I
materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di
lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi. (D.M.
6/09/1994).
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Quali operazioni occorre eseguire per
l'accertamento della presenza di amianto? Una volta
individuate le strutture edilizie su cui intervenire, sara'
opportuno, prima di procedere al campionamento dei materiali,
articolare un finalizzato programma di ispezione, che si può
così riassumere:
1) Ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile
sull'edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati
nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile,
l'impresa edile appaltatrice.
2) Ispezione diretta dei materiali per identificare quelli
friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto.
3) Verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili,
per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale
di rilascio di fibre nell'ambiente.
4) Campionamento dei materiali friabili sospetti, e invio presso
un centro attrezzato, per la conferma analitica della presenza e
del contenuto di amianto.
5) Mappatura delle zone in cui sono presenti materiali
contenenti amianto.
6) Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite
schede. (D.M. 6/09/1994).
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Quanto costa accertare la presenza di
amianto? Dipende dalle modalità di accertamento. Nel
caso di accertamento mediante richiesta di specifiche dei
materiali al produttore o all'installatore, o non vi sono costi
o questi sono limitati alle spese vive.
Se l'accertamento viene eseguito da tecnici competenti con o
senza l'ausilio di eventuali analisi di laboratorio, i costi
sono quelli derivanti da tali consulenze o prestazioni.
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A chi ci si può rivolgere per accertare la
presenza di amianto? Ci si può rivolgere ad un
tecnico competente che sia anche un Coordinatore Amianto,
abilitato ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 257/92 e
articolo 10 del D.P.R. 8/08/1994, ovvero in possesso di titolo
di abilitazione rilasciato da parte delle Regioni o Province
autonome, attestante la partecipazione ad un corso specifico e
superamento della verifica finale. Tale corso, di livello
gestionale, è rivolto a chi dirige le attivita' di rimozione,
smaltimento e bonifica dell'amianto.
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Quali operazioni tecniche occorre eseguire
in caso di accertata presenza di amianto? Una volta
individuate le strutture edilizie su cui intervenire, sara'
opportuno, prima di procedere al campionamento dei materiali,
articolare un finalizzato programma di ispezione, che si può
così riassumere:
1) Ricerca
e verifica della documentazione tecnica disponibile
sull'edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali
usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove
possibile, l'impresa edile appaltatrice.
2) Ispezione diretta dei materiali per identificare quelli
friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto.
3) Verifica dello stato di conservazione dei materiali
friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa
sul potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente.
4) Campionamento dei materiali friabili sospetti, e invio
presso un centro attrezzato, per la conferma analitica della
presenza e del contenuto di amianto.
5) Mappatura delle zone in cui sono presenti materiali
contenenti amianto.
6) Registrazione di tutte le informazioni raccolte in
apposite schede (allegato 5), da conservare come
documentazione e da rilasciare anche ai responsabili
dell'edificio. (D.M. 6/09/1994).
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Il censimento degli edifici ha carattere
obbligatorio? Ai sensi dell'art. 12. del D.P.R.
8/08/1994, il censimento degli edifici nei quali sono presenti
materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice
friabile ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici
pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione
collettiva e per i blocchi di appartamenti. A tal fine i
rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti
elementi informativi:
a) Dati
relativi al proprietario dell'edificio (cognome e nome; data
e luogo di nascita;residenza; telefono; denominazione della
societa' (per le societa' indicare i dati del legale
rappresentante) (per i condomini indicare i dati
dell'amministratore); sede; partita IVA; telefono, telefax;
codice fiscale.
b) Dati relativi all'edificio (indirizzo; uso a cui e'
adibito;tipo di prefabbricato; prefabbricato; parzialmente
prefabbricato; tradizionale; interamente metallico;in
metallo e cemento; in amianto-cemento; non metallico; data
di costruzione; area totale mq; numero piani; numero locali;
ditta costruttrice (denominazione,indirizzo, telefono); se
prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo,
telefono); numero occupanti; ditta/e incaricata/e della
manutenzione.
c) Dati relativi ai materiali contenenti amianto (indicare
il tipo di materiale e l'estensione)materiali che rivestono
superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; rivestimenti
isolanti di tubi e caldaie; pannelli interni; altri
materiali.
Il censimento,
almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo per le
singole unita' abitative private per le quali, ove ne
ricorrano i presupposti, i relativi proprietari potranno
essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro
possesso. Anche sulla base delle risposte ricevute, le
unita' sanitarie locali potranno riconsiderare
opportunamente il contenuto e le modalita' di tale parte del
censimento.
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Quali sono gli obblighi ed i compiti di un
proprietario di un edificio ad uso collettivo? Ai
fini della responsabilità generale sul problema amianto, compete
l'obbligo di gestione del rischio a tutti i proprietari di
immobili e cose contenenti amianto (anche cemento amianto) in
quanto responsabili di eventuali danni causati o provocati dalla
dispersione di fibre di amianto. In particolare per l'amianto
friabile compete l'obbligo di comunicarne la presenza alle
Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio e di attuare
una serie di azioni in tempi brevi che consentano di accedere e
di stazionare nei locali in sicurezza. In caso di presenza di
manufatti o prodotti contenenti amianto (specialmente se di tipo
friabile) deve essere eseguita anche una valutazione del rischio
mirata alla scelta del possibile metodo di bonifica più efficace
- da adottare all'occorrenza - al fine di eliminare o comunque
minimizzare la esposizione degli occupanti siano essi lavoratori
o cittadini.
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Quali sono le tecniche d’intervento per i
materiali contenenti amianto? Le tecniche
d’intervento per i materiali contenenti amianto sono tre e
precisamente: rimozione, incapsulamento e confinamento. La
rimozione elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni
necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si
svolgono nell'edificio. In genere richiede l'applicazione di un
nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso.
L'incapsulamento è un trattamento dell'amianto con prodotti
penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto
usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare
l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione
sulla superficie esposta. Con tale intervento il materiale
contenente amianto permane nell'edificio e pertanto è necessario
i mantenere un programma di controllo e manutenzione. Il
confinamento consiste nell'installazione di una barriera a
tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio.
Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il
rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Occorre
sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto
l'amianto rimane nell'edificio. La scelta tra queste tipologie
d'intervento è legata al tipo ed alle condizioni del materiale,
alla sua ubicazione, alla volontà della proprietà di eliminare
alla radice il rischio o mantenerlo in modo controllato
(attività di controllo e manutenzione).
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A chi ci si può rivolgere per l'esecuzione
dei lavori di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto?
Occorre interpellare imprese abilitate iscritte
all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 10 (sottocategorie
10a e 10b). Il personale di tali imprese deve essere abilitato
ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 257/92 e articolo 10
del D.P.R. 8/08/1994, ovvero in possesso di titoli di
abilitazione rilasciati da parte delle Regioni o Province
autonome attestanti la partecipazione a corsi specifici e
superamento della verifica finale. Tali corsi sono a livello:
a)
operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attivita' di
rimozione, smaltimento e bonifica;
b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attivita'
di rimozione, smaltimento e bonifica.
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Quando una copertura in cemento-amianto
(Eternit) deve essere rimossa? Non sussiste alcun
obbligo per la rimozione delle coperture in cemento-amianto
(Eternit o altra marca analoga) purchè lo stato in cui si trova
non è fonte di rischio. Potrebbe invece essere obbligatorio
procedere ad uno degli interventi previsti dalla legge
(incapsulamento, sovracopertura e rimozione), nel caso in cui
questo risultasse friabile (con conseguente rilascio di fibre
d'amianto) a causa di un accentuato stato di degrado.
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